Sez. U, Sentenza n. 833 del 10/02/1982 (Rv. 418653 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NATURA PUBBLICISTICA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NATURA PUBBLICISTICA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai fini della qualificazione pubblica di un rapporto di lavoro con un ente pubblico, e della conseguente devoluzione delle controversie relative alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ciò che rileva non è il tipo di attività (intellettuale o manuale) del dipendente, né la sua posizione nella pianta organica (impiegato od operaio, di ruolo od avventizio), bensì l'inserimento del medesimo nella struttura organizzativa dell'ente e degli organismi da esso eventualmente diramatisi, inserimento che non postula un atto formale di nomina, essendo all'uopo sufficiente che le prestazioni del soggetto siano date e ricevute con continuità ed in regime di subordinazione, come attività da utilizzare nello ambito dell'indicata struttura organizzativa. (V 1689/81, mass n 412358; (V 1352/80, mass n 404880; (V 6444/79, mass n 403181).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)