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Sez. U, Sentenza n. 1494 del 09/03/1982 (Rv. 419311 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ESTREMI - ATTO FORMALE DI NOMINA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ESPRESSA NEGAZIONE DA PARTE DELL'ENTE DELLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419311-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ESTREMI - ATTO FORMALE DI NOMINA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ESPRESSA NEGAZIONE DA PARTE DELL'ENTE DELLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO - ININFLUENZA.*

La Costituzione di un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non postula un atto formale di nomina, essendo all'uopo sufficiente la volontà sostanziale manifestata inequivocamente dall'ente pubblico di inserire in modo stabile il prestatore d'opera nella propria organizzazione, per lo svolgimento di attività diretta al perseguimento dei suoi fini istituzionali, e ciò anche in presenza dell'espressa negazione, da parte dell'ente, della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego con detto dipendente. (V 3501/81, mass n 414100, (V 2217/81, mass n 412954, (V 1689/81, mass n 412358 (V 1203/81, mass n 411773).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)