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Sez. 1, Sentenza n. 5251 del 23/10/1995 Cc. (dep. 12/01/1996) Rv. 203269 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Misure cautelari - Revoca e sostituzione | Ordinanza reiettiva di richiesta di revoca - Mezzo d'impugnazione - È unicamente il ricorso per cassazione - Qualificazione dello appello come ricorso - Correttezza.
Stato
decisa il 1995-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203269-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Misure cautelari - Revoca e sostituzione

Avverso l'ordinanza con la quale venga respinta la richiesta di revoca di misura coercitiva disposta, ai sensi dell'art. 714 cod. proc. pen., nei confronti di estradando, è proponibile, giusta quanto previsto dall'art. 719 cod. proc. pen., soltanto il ricorso per cassazione. Correttamente, quindi, in applicazione della regola di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., l'appello che sia stato proposto avverso la detta ordinanza viene qualificato come ricorso per cassazione e trasmesso alla S.C. per la decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 718 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 719 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 719 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)