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Sez. 1, Ordinanza n. 18721 del 06/09/2007 (Rv. 598675 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA | Mancanza di elezione di domicilio in Roma - Comunicazione dell'avviso di udienza al difensore - Perfezionamento - Deposito dell'avviso presso la cancelleria della Corte di cassazione - Sufficienza - Fondamento in rapporto alla previsione di cui all'art. 135 disp. att. cod. proc. civ. - Applicabilità di detto principio anche nel caso della notificazione delle conclusioni del P.M. nel procedimento in camera di consiglio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598675-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA

Nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione in cui il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma, la notifica dell'avviso di udienza al difensore, ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ., deve essere effettuata e si perfeziona con il deposito dell'avviso stesso presso la cancelleria della medesima Corte, così realizzandosi compiutamente il diritto di difesa della parte, mentre l'invio di copia dell'avviso al difensore, ai sensi dell'art. 135 disp, att. cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, svolge una funzione meramente informativa, e non costitutiva, ponendosi su un piano funzionale equivalente a quello della notizia che il domiciliatario è tenuto a trasmettere al domiciliato dell'avviso di udienza pervenutogli. Il suddetto principio trova applicazione anche nell'ipotesi della notificazione delle conclusioni del P.M., nei casi e a norma dell'art. 380 bis, comma terzo, cod. proc. civ., qualora, dopo la rituale notificazione in cancelleria al procuratore che non abbia eletto domicilio in Roma, gli sia inviato avviso postale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 3, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 135, Legge 07/02/1979 num. 59 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)