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Sez. U, Ordinanza n. 11526 del 24/07/2003 (Rv. 565424 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA | Mancanza di elezione di domicilio in Roma - Comunicazione dell'avviso di udienza al difensore - Perfezionamento - Deposito dell'avviso presso la cancelleria della Corte di cassazione - Sufficienza.
Stato
decisa il 2003-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565424-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA

Nella ipotesi di difetto di elezione di domicilio in Roma, la comunicazione dell'avviso di udienza al difensore, ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ., va effettuata e si perfeziona con il deposito dell'avviso stesso presso la cancelleria della Corte di cassazione, così realizzandosi compiutamente il diritto di difesa della parte, mentre l'invio di copia dell'avviso stesso al difensore, ai sensi dell'art. 135 disp. att. cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, svolge una funzione meramente informativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 135, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 135, Legge 07/02/1979 num. 59 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)