Sez. 3, Sentenza n. 15818 del 28/07/2005 (Rv. 584359 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE | Incendio - Responsabilità del conduttore - Presunzione di colpa - Prova contraria - Destinazione dell'immobile ad uso particolare - Esclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE
In tema di locazione, la destinazione dell'immobile ad un uso particolare (nella specie, deposito di materiali infiammabili) può accentuare l'obbligazione di diligenza del buon padre di famiglia, posta a carico del conduttore dall'art. 1587 cod. civ., ma non vale ad esonerarlo dalla responsabilità scaturente dall'art. 1588 o ad attenuarla, mentre la presunzione di colpa stabilita da tale disposizione in relazione alla perdita o al deterioramento derivante da incendio può essere vinta soltanto mediante la dimostrazione che la causa dell'incendio, individuata in modo preciso e concreto, non è imputabile al conduttore medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)