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Sez. 3, Sentenza n. 1441 del 17/02/1997 (Rv. 502478 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE | Superamento della presunzione di colpa - Possibilità - Condizioni - Prova da parte del conduttore della non imputabilità della causa dell'incendio o della perdita o del deterioramento - Necessità - Mancato superamento della presunzione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502478-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE

La presunzione di colpa sancita dall'art. 1588 cod. civ. a carico del conduttore in ordine alla perdita o deterioramento della cosa locata, derivanti da incendio, può essere vinta soltanto mediante la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non è a lui imputabile, onde in difetto di tale prova, la causa, sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento in questione rimane a suo carico con il conseguente obbligo di risarcimento del danno che deve comprendere pure i canoni di locazione dovuti in base al contratto fino allo spirare dello stesso come corrispettivo spettante al locatore per il mancato guadagno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)