Sez. 3, Sentenza n. 5775 del 14/06/1994 (Rv. 487059 - 01)
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Perdita e deterioramento della cosa locata - In genere | Incendio - Responsabilità del conduttore - Presunzione di colpa a suo carico - Sussistenza - Esonero - Esclusione della responsabilità del conduttore in sede penale - Insufficienza - Identificazione in modo positivo della causa dell'incendio - Necessità.
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Perdita e deterioramento della cosa locata - In genere
L'articolo 1588 cod. civ. per il quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile. Ne discende che a tal fine non è sufficiente che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, perché ciò non comporta di per sè l'identificazione della causa, ma occorre che questa sia nota e che possa dirsi che essa non è imputabile al conduttore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588, Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 652
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)