Sez. 4, Sentenza n. 2063 del 28/08/1996 Cc. (dep. 14/09/1996) Rv. 205985 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Operatività anche nella fase delle indagini preliminari - Trasmissione di decreti autorizzativi di cui all'art. 267 cod. proc. pen. - Allegazione anche del provvedimento con cui è stata disposta l'acquisizione del tabulato di centrale relativo alla movimentazione del traffico telefonico di una telefono cellulare - Obbligo del P.M. - Sussistenza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI
Poiché il divieto di utilizzazione dei risultati di intercettazioni telefoniche ed ambientali previsto dall'art. 271, comma primo, cod. proc. pen. riguarda anche la fase delle indagini preliminari, il P.M. deve trasmettere al giudice procedente, oltre ai decreti autorizzativi di cui all'art. 267 cod. proc. pen., in modo da consentire alle parti interessa di verificare la regolarità e di eccepirne gli eventuali vizi, il provvedimento con cui ha disposto l'acquisizione del tabulato di centrale relativo alla movimentazione del traffico telefonico di un telefono cellulare, in quanto pure tale provvedimento, comportando una pesante interferenza nella sfera privata, deve essere motivato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)