Sez. 6, Sentenza n. 3347 del 30/10/1996 Cc. (dep. 05/12/1996) Rv. 207723 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Operatività anche nella fase delle indagini preliminari - Trasmissione dei decreti autorizzativi al giudice richiesto di applicare la misura cautelare personale e, successivamente, al tribunale in sede di riesame o di appello cautelare - Mancata trasmissione degli atti al tribunale a norma dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. - Conseguenze - Perdita di efficacia della misura cautelare personale - Si verifica solo nel caso in cui i decreti autorizzativi erano stati allegati alla richiesta di applicazione della misura cautelare personale.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI
In conformità all'orientamento espresso dalle Sezioni unite della Suprema Corte, deve ritenersi che i decreti autorizzativi delle intercettazioni debbano essere allegati dal pubblico ministero agli atti da trasmettere al giudice per le indagini preliminari a fondamento della richiesta di applicazione della misura cautelare personale, e, successivamente, al tribunale in sede di riesame o di appello cautelare. La mancata presenza tra gli atti trasmessi dal P.M. al tribunale, a norma dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., dei decreti autorizzativi non determina, tuttavia, di per sè, l'automatica perdita di efficacia della misura cautelare. Questa sanzione è stata infatti tassativamente correlata, a norma dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., alla sola mancata trasmissione degli atti posti dal P.M. a fondamento della richiesta di applicazione della misura coercitiva. D'altro canto, l'omessa allegazione alla richiesta di applicazione della misura cautelare dei decreti autorizzativi non dà luogo, di per sè, a nullità dell'ordinanza applicativa in quanto emessa in assenza dei gravi indizi di colpevolezza, dovendo il tribunale valutare, quale giudice del riesame, in forza dei poteri conferitigli dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., la legittimità della misura stessa sulla base del contenuto degli atti trasmessi dal P.M., senza tener conto dei risultati delle intercettazioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)