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Sez. 3, Sentenza n. 8085 del 06/04/2006 (Rv. 588540 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Domanda del difensore - Dichiarazione espressa dell'avvenuta anticipazione delle spese e della mancata riscossione degli onorari - NecessitĂ  - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588540-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

La richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)