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Sez. 3, Sentenza n. 21070 del 01/10/2009 (Rv. 609697 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Diritto autonomo del difensore - Configurabilità - Presupposto - Dichiarazione del difensore - Sufficienza - Sindacabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609697-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)