Sez. 3, Sentenza n. 21070 del 01/10/2009 (Rv. 609697 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Diritto autonomo del difensore - Configurabilità - Presupposto - Dichiarazione del difensore - Sufficienza - Sindacabilità - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)