Sez. 3, Sentenza n. 412 del 12/01/2006 (Rv. 586438 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Domanda del difensore - Formulazione solo in comparsa conclusionale - Tardività - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
La richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall'avvocato anche nelle conclusioni o - come nella specie - in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato il divieto del "novum" nel giudizio di legittimità, atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)