diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 9164 del 20/04/2006 (Rv. 595514 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Riparto di giurisdizione in tema di impiego pubblico contrattualizzato - Controversie in materia di procedure concorsuali interne per l'attribuzione di qualifica superiore comportante il passaggio da un'area ad un'altra - Assimilabilità alle procedure concorsuali per l'assunzione, con conseguente rimessione alla giurisdizione del giudice amministrativo - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595514-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, ove sia identificabile una suddivisione in "aree" delle qualifiche in cui è suddiviso il personale delle pubbliche amministrazioni, perché prevista dalla legge (per i dirigenti, articolati anche in "fasce", e con la mediazione della contrattazione collettiva di comparto, per i vice-dirigenti) o perché introdotta anche per altre qualifiche da contratti o accordi collettivi nazionali di cui all'art. 40 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la procedura selettiva di tipo concorsuale (concorsi c.d. "interni") per l'attribuzione a dipendenti di Amministrazioni pubbliche della qualifica superiore che comporti il passaggio da un'area ad un'altra ha una connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle "procedure concorsuali per l'assunzione", e vale a radicare - ed ampliare - la fattispecie eccettuata rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 63 del citato decreto legislativo. Fuori da questa ipotesi - ossia là dove il concorso interno riguardi la progressione verso una qualifica superiore appartenente all'ambito della stessa "area" ovvero verso una qualifica superiore "tout court", per il fatto che la contrattazione collettiva nazionale non utilizzi affatto il modulo organizzativo dell'"area" per accorpare qualifiche ritenute omogenee - non opera detta fattispecie eccettuata del quarto comma dell'art. 63 e conseguentemente si riespande la regola del primo comma della medesima disposizione, che predica in generale la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico privatizzato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)