Sez. L, Sentenza n. 1322 del 26/01/2015 (Rv. 634011 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali - Modifica dei criteri di computo del trattamento pensionistico - Regola del "pro rata" applicabile "ratione temporis" - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.
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È illegittimo il provvedimento di liquidazione della pensione con il quale, in violazione della regola del "pro rata" di cui all'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335, siano applicati all'intero periodo contributivo criteri di calcolo meno favorevoli per l'assicurato, introdotti da deliberazioni adottate nel tempo dagli enti privatizzati di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, allorché i parametri utilizzati siano suscettibili di frazionamento "ratione temporis" e non incidano sul calcolo unitario del trattamento medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione a pensione di anzianità con decorrenza dal 1 febbraio 2001, aveva riconosciuto il diritto dell'assicurato ad ottenere l'applicazione del coefficiente di riduzione del 15 per cento, introdotto dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri con delibera del 22 dicembre 1997, in proporzione alle annualità maturate nella vigenza della nuova disciplina).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)