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Sez. L, Sentenza n. 4146 del 22/03/2001 (Rv. 545037 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Domanda ex art. 1 legge n. 29 del 1979 - Periodi contributivi da ricongiungere - Mancata indicazione - Conseguenze - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Obbligo dell'ente destinatario di provvedere - Sussistenza - Criteri.
Stato
decisa il 2001-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545037-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

In tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, ove l'assicurato presenti la domanda di ricongiunzione, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 Febbraio 1979, n. 29, senza indicare tutti i periodi da ricongiungere, l'ente destinatario non può dichiarare inammissibile la domanda, od omettere di pronunciarsi sulla stessa, essendo, invece, ugualmente tenuto a provvedere, comprendendo d'ufficio nella ricongiunzione tutti i periodi che ad esso risultino all'esito della richiesta di elementi informativi, che ha l'obbligo di richiedere alle gestioni interessate risultanti dalla domanda ai sensi del primo comma dell'art. 5 della citata legge n. 29, e calcolando gli oneri di ricongiunzione al momento della domanda stessa; ovvero, nella ipotesi in cui la mancanza di qualche elemento risulti dalla domanda, invitando l'interessato ad integrarla, e calcolando gli eventuali oneri di ricongiunzione al momento della integrazione. Ove, poi, residuino periodi da ricongiungere in gestioni non risultanti dalla domanda e non a conoscenza dell'ente destinatario, la richiesta ulteriore di ricongiunzione si configura come nuova domanda, soggetta ai limiti previsti dall'art. 4 della legge n. 29 del 1979.

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 4, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 5 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)