Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011 (Rv. 617338 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Tardiva ed incompleta attuazione delle direttive CEE in materia di compensi dei medici specializzandi - D.lgs. n. 257 del 1991 - Inadempienza dello Stato verso i soggetti che avevano maturato analoghi diritti in precedenza - Permanenza - Art. 11 della legge n. 370 del 1999 - Riconoscimento limitato ai soggetti beneficiari di sentenza del giudice amministrativo - Conseguenze - Inizio del decorso della prescrizione per gli esclusi - Configurabilità - Individuazione della data.
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE
A seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)