Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011 (Rv. 620244 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | In genere.
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE
Gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso quadriennale di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982 (nella specie 1987/1991), derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati all'importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi. L'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, non ha natura né retributiva, né risarcitoria, e non può dar luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo della legge sopracitata. La suddetta obbligazione ha invece natura indennitaria e pararisarcitoria da quantificarsi scegliendo un parametro equitativo che sia fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe. Tale parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Legge 19/10/1999 num. 370 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)