Sez. 3, Sentenza n. 17682 del 29/08/2011 (Rv. 619541 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Borse di studio in favore di medici specializzandi nel periodo 1983/1991 - Art. 11 della legge n. 370 del 1999 - Riconoscimento del diritto alla borsa di studio in base a condizioni dettagliate coerenti con il diritto comunitario - Applicabilità retroattiva - Sussistenza - Fondamento - Limitazione del diritto ai soli soggetti beneficiari di sentenza del giudice amministrativo - Disapplicazione della norma "in parte qua" - Necessità - Fondamento.
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE
In tema di corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991, l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, pone delle condizioni dettagliate per il riconoscimento del relativo diritto, coerenti con le corrispondenti disposizioni delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, così da doversi applicare retroattivamente a tutti coloro che si sono trovati nella situazione contemplata dal medesimo art. 11, in quanto la più idonea al raggiungimento dello scopo di attuare le citate direttive a far tempo dalla scadenza del termine dato allo Stato per la relativa trasposizione (nella specie, 31 dicembre 1982). Non trova, invece, giustificazione, alla luce del diritto comunitario, la limitazione del riconoscimento operata dallo stesso art. 11 in favore dei destinatari delle sentenze passate in giudicato emesse dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sicché, sotto questo specifico profilo, la disciplina è disapplicabile, in quanto essa subordina il riconoscimento, in ambito interno, di un diritto attribuito ai singoli da direttive comunitarie a condizioni (quella di aver adito l'autorità giudiziaria ed aver ottenuto una sentenza favorevole addirittura ancor prima dell'emanazione della legge di trasposizione) non contemplate da tali direttive.
Riferimenti normativi: Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)