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Sez. 1 - , Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc. (dep. 13/01/2020) Rv. 278170 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Concordato in appello - Ricorso per cassazione - Motivi deducibili - Indicazione.
Stato
decisa il 2019-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278170-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)