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Sez. 5, Sentenza n. 6858 del 18/11/2025 Ud. (dep. 19/02/2026) Rv. 289361-01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Concordato in appello - Ricorso per cassazione - Motivi deducibili - Violazione del divieto di "reformatio in peius" nei passaggi intermedi di determinazione della pena - Inammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289361-01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, con il quale si deduca la violazione del divieto di "reformatio in peius" nei passaggi intermedi della determinazione della pena finale, qualora il vizio non comporti l'illegalità della sanzione.

Cod. Pen. art. 416 bis n. 0.1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)