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Sez. 2, Sentenza n. 5392 del 14/10/1981 (Rv. 416096 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416096-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il principio per cui la nullità del contratto deve rilevarsi, ex art. 1421 cod. civ., anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non è applicabile in Sede di Cassazione qualora la decisione della relativa questione, non dedotta nel giudizio di merito, richieda un'indagine di fatto non espletata in quella Sede. (V. 91/75, mass. N. 373253; (V. 3587/72, mass. N. 361583).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)