diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 20412 del 20/09/2006 (Rv. 594138 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Istituzione delle Aziende U.S.L. - Soppressione delle U.S.L. - Successione "ex lege" delle regioni nei rapporti obbligatori di pertinenza degli enti soppressi - Gestioni stralcio radicate presso gli uffici competenti delle U.S.L. - Attribuzioni riguardo a tali rapporti - Sussistenza - Proroga della soggettività delle U.S.L. - Configurabilità - Rappresentanza da parte del direttore generale della azienda sanitaria quale commissario liquidatore - Sussistenza - Legittimazione passiva delle U.S.L. - Sussistenza - Legittimazione passiva della A.S.L. - Esclusione - Fattispecie concernente una U.S.L. della Regione Piemonte.
Stato
decisa il 2006-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594138-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

Per effetto della soppressione delle Unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle Aziende Unità Sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si è realizzata una fattispecie di successione "ex lege" delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte U.S.L., con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione "in universum ius" delle A.S.L. alle preesistenti U.S.L. Tuttavia tale successione delle Regioni è caratterizzata, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 724 del 1994, da una procedura di liquidazione, che è affidata ad un'apposita gestione stralcio, la quale è strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante ed individuata dalla legge nell'ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettività dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria), ed è rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la legittimazione passiva di una A.S.L. della Regione Piemonte, convenuta in giudizio da un creditore della soppressa U.S.L.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1995 num. 549 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Piemonte 22/09/1994 num. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)