Sez. U, Sentenza n. 8434 del 04/05/2004 (Rv. 572584 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Danno cagionato ad ente diverso da quello di appartenenza - Configurabilità in ipotesi di pagamento a titolo di risarcimento del danno, causa di danno erariale, eseguito dalla gestione stralcio della soppressa USL anziché dalla USL di appartenenza - Esclusione - Fondamento.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la successione delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte USL è caratterizzata da una procedura di liquidazione, affidata ad un'apposita gestione stralcio, la quale è strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante e, individuata nell'ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettività dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria), ed è rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore. Ne consegue che, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità per danno erariale, nel regime anteriore alla disciplina introdotta dall'art. 1, quarto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e succ. modif., è da escludere che il danno sia stato subito da amministrazione diversa da quella di appartenenza allorché al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, causa di danno erariale nella specie derivante dalla responsabilità del medico operante presso la struttura ospedaliera, abbia provveduto la gestione stralcio della soppressa USL, anziché l'USL alla quale il medico apparteneva al momento della causazione del danno.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)