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Sez. L, Sentenza n. 4764 del 01/09/1982 (Rv. 422736 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSE VIOLENTE - NOZIONE - STRAORDINARIETÀ ED IMPREVEDIBILITÀ DELLA LESIONE - IRRILEVANZA - SFORZO DEL LAVORATORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422736-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSE VIOLENTE - NOZIONE - STRAORDINARIETÀ ED IMPREVEDIBILITÀ DELLA LESIONE - IRRILEVANZA - SFORZO DEL LAVORATORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Affinché un evento lesivo possa qualificarsi come causa violenta di un infortunio sul lavoro, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è necessario e sufficiente che esso arrechi danno all'organismo del lavoratore, operando ab estrinseco mediante un'Azione determinata e concentrata nel tempo, mentre non sono indispensabili i requisiti della straordinarietà, accidentalità o imprevedibilità del fatto lesivo, i quali non essendo richiamati nella previsione normativa, ne costituiscono meri aspetti occasionali, non caratterizzati, ancorché frequenti o consueti. Anche lo sforzo, pertanto, per assurgere a causa violenta, non deve necessariamente esulare dalle condizioni abituali e tipiche del lavoro cui l'infortunato sia stato addetto, né assumere carattere di entità eccezionale, abnorme rispetto alla consueta estrinsecazione dell'energia individuale nella esecuzione del lavoro stesso, purché si riveli diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro e del suo ambiente ed abbia determinato, con Azione rapida ed intensa, una lesione dell'organismo del lavoratore. (Conf 3582/75, mass n 377780).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)