Sez. 1, Sentenza n. 1804 del 14/11/2019 Cc. (dep. 17/01/2020) Rv. 278182 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE | Artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. - Revoca della patente di guida disposta con la sentenza di condanna passata in giudicato - Natura - Sanzione amministrativa accessoria - Ragioni - Conseguenze - Corte cost. n. 88 del 2019 - Potere del giudice dell’esecuzione di rideterminare la statuizione relativa alla revoca - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE
La revoca della patente di guida correlata alla condanna per i delitti di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. ha natura di sanzione amministrativa accessoria, attesa la sua finalità precipuamente preventiva e la limitatezza dell'arco di tempo in cui al destinatario è inibito il conseguimento di un nuovo titolo abilitativo alla guida; pertanto, anche nel caso di condotte suscettibili, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, di dar luogo, in sede di cognizione, alla più mite sanzione della sospensione, non rientra tra i poteri del giudice dell'esecuzione modificare la statuizione della sentenza di condanna passata in giudicato relativa alla suddetta revoca, esulando questa dall'ambito di applicazione dell'art. 30, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 222 com. 2, Cod. Strada art. 224 com. 2, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 bis CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)