Sez. 1, Sentenza n. 1634 del 13/12/2019 Cc. (dep. 16/01/2020) Rv. 277911 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE | Delitti previsti dagli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. - Revoca della patente di guida disposta con sentenza di condanna passata in giudicato - Corte cost. n. 88 del 2019 - Effetti - Possibilità per il giudice dell’esecuzione di applicare la più mite disciplina derivante da tale pronuncia - Esclusione - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE
In tema di circolazione stradale, la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, cod. strada, intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, non comporta che, in caso di revoca della patente di guida disposta con sentenza di condanna passata in giudicato per alcuno dei delitti previsti dagli art. 589-bis e 590-bis cod. pen., il giudice dell'esecuzione possa applicare, in luogo della stessa, la più mite disciplina derivante dalla citata pronuncia della Corte costituzionale, atteso che detta revoca ha natura di sanzione amministrativa accessoria e, come tale, esula dall'ambito di operatività dell'art. 30, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che circoscrive soltanto alle pene la retroattività degli effetti favorevoli delle sentenze di illegittimità costituzionale oltre il limite dei rapporti esauriti.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 222 com. 2, Cod. Strada art. 224 com. 2, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 bis CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)