Sez. 1 - , Sentenza n. 35457 del 11/05/2021 Cc. (dep. 24/09/2021) Rv. 281898 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Reati di cui agli artt. 589-bis cod. pen. e 590-bis cod. pen. - Assenza di circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti - Sentenze passate in giudicato prima della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021 - Sostituzione da parte del giudice dell’esecuzione della revoca della patente con la sospensione - Possibilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE
In caso di condanna irrevocabile per il delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, non aggravato dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, pronunciata prima della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953, n. 87 in quanto interpretato nel senso della sua inapplicabilità alla sanzione della revoca della patente di guida disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, cod. strada - il giudice dell'esecuzione può sostituire detta sanzione con quella della sospensione della patente di guida, stante la sua natura sostanzialmente punitiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 222 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 11/03/1957 num. 87 art. 30 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)