Sez. 1, Sentenza n. 39227 del 10/04/2017 Cc. (dep. 18/08/2017) Rv. 271236 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - CONFISCA | Sanzione - Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Positivo svolgimento dello stesso - Estinzione del reato - Potere del giudice dell'esecuzione di provvedere alla revoca della patente - Esclusione - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - CONFISCA
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice dell'esecuzione, nel dichiarare l'estinzione del reato per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, non ha il potere di provvedere alla revoca della patente di guida disposta dal giudice della cognizione, giacché, in difetto di un'espressa disposizione in tal senso, non trovano applicazione in via analogica le previsioni dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che eccezionalmente consentono a detto giudice di ridurre la durata della sospensione della patente di guida e di revocare la confisca del veicolo.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 9 n. 2, Cod. Strada art. 224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)