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Sez. 1, Sentenza n. 19394 del 28/09/2004 (Rv. 578658 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | Conseguenze - Inefficacia (per improseguibilità) di tutti i giudizi di insinuazione tardiva pendenti - Configurabilità - Interruzione del processo ex art. 300 cod. proc. civ. - Effetti limitati al regolamento sulle spese.
Stato
decisa il 2004-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578658-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE

In tema di fallimento, il giudizio di ammissione (tempestiva o tardiva) al passivo è controversia che trova nella procedura fallimentare il suo necessario presupposto, e che quindi, con la chiusura del fallimento, viene inevitabilmente a perdere la propria ragion d'essere (onde la sentenza che, come nella specie, ne abbia definito il relativo giudizio d'appello deve ritenersi "inutiliter data"), poichè la chiusura del fallimento determina la inefficacia, per improseguibilità, di tutti i giudizi pendenti per insinuazione al passivo (nella specie, tardiva), sicchè la previsione di una interruzione del processo ex art.300 cod. proc. civ., con subingresso al curatore del fallito tornato "in bonis", ha soltanto la funzione di provocare - con la pronuncia di improseguibilità - il regolamento delle spese processuali.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 112, Legge Falliment. art. 118, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)