Sez. L, Sentenza n. 4507 del 16/04/1993 (Rv. 481864 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Durata - In genere | Contratti postcorporativi - Determinazione della durata - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Effetti del contratto perduranti senza limiti di tempo - Inammissibilità - Potere delle parti di far cessare l'efficacia del contratto - Sussistenza - Previa disdetta - Rilevanza - Mancanza di una espressa previsione legale - Influenza - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Durata - In genere
Ai contratti collettivi postcorporativi - che, con la fine dell'ordinamento corporativo e la mancata attuazione dell'art. 39 Cost., rientrano esclusivamente nell'area dell'autonomia privata, con soggezione alla regolamentazione dettata per i contratti in generale - non è applicabile la disciplina prevista dal codice civile per i contratti corporativi e, in particolare, la norma dell'art. 2071, ultimo comma, cod. civ., relativa all'obbligo di determinare la durata del contratto, con la conseguente possibilità che un contratto collettivo sia stipulato senza indicazione del termine finale, ossia a tempo indeterminato. In tale ipotesi (di non frequente verificazione nella pratica), la mancata indicazione anzidetta non implica che gli effetti del contratto perdurino nel tempo senza limiti, atteso che - in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 cod. civ. ed in coerenza con la naturale temporaneità dell'obbligazione - deve riconoscersi alle parti la possibilità di farne cessare l'efficacia, previa disdetta, anche in mancanza di un'espressa previsione legale, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell'art. 1373 cod. civ., che contempla il recesso unilaterale nei contratti di durata quando tale facoltà è stata introdotta dalle parti, senza nulla disporre per il caso di mancata previsione pattizia al riguardo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2071
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)