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Sez. L, Sentenza n. 6427 del 01/07/1998 (Rv. 516852 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE | Contratti postcorporativi - Mancata indicazione della scadenza - Facoltà di recesso delle parti - Sussistenza - Limiti - Rispetto dei diritti quesiti - Necessità.
Stato
decisa il 1998-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516852-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE

Il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, la quale è in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto. Da ciò si desume la normale recedibilità dai contratti collettivi di diritto comune stipulati senza l'indicazione del termine finale salvi, tuttavia, i diritti che siano entrati nel patrimonio dei lavoratori per avere questi posto in essere le condizioni che vi danno titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)