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Sez. L, Sentenza n. 4275 del 23/02/2007 (Rv. 596142 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PROMOZIONI - DIRITTO ALLE | Privatizzazione del rapporto di pubblico impiego - Dirigente - Diritto all'attribuzione di incarichi dirigenziali - Fonte - Contratto individuale di lavoro - Esclusività - Conseguenze - Attribuzione mediante sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie relativa a dirigente in precedenza sottoposto a sospensione del servizio.
Stato
decisa il 2007-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596142-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PROMOZIONI - DIRITTO ALLE

In tema di impiego pubblico privatizzato, il personale iscritto nel ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali acquista la qualifica dirigenziale soltanto mediante contratto individuale di lavoro con l'amministrazione, senza che costituisca titolo per l'insorgenza del diritto e del corrispondente obbligo né l'esito di procedure concorsuali né l'atto, unilaterale e non recettizio, di conferimento dell'incarico dirigenziale, ovvero ogni altro atto preliminare che preceda la stipulazione del contratto. Ne consegue che per il dipendente pubblico l'inserimento - a seguito di sospensione cautelare obbligatoria dal servizio perché assoggettato a misura restrittiva della libertà personale - nel ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'art. 15 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 40, non costituisce titolo per l'insorgenza del diritto alla stipulazione con l'amministrazione pubblica del contratto dal quale dipende - in via esclusiva - l'acquisizione della qualifica dirigenziale. Né il contratto può essere surrogato dalla sentenza costitutiva di cui all'art. 2932 cod. civ. che ne produca gli effetti, atteso che il giudice non può, sostituendosi alla stessa fonte, determinare i contenuti essenziali del contratto non concluso. (Nella specie la S.C. ha confermato, correggendone la motivazione, la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di un Soprintendente per i beni ambientali volta ad ottenere, una volta cessate la restrizione della libertà personale e la sospensione dal servizio, il conferimento dello stesso incarico in altra sede).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 19, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 15, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 n. 2 CORTE COST., Legge 15/03/1997 num. 59 art. 11 com. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1999 num. 150, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)