Sez. L, Sentenza n. 3880 del 22/02/2006 (Rv. 587005 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PROMOZIONI - DIRITTO ALLE | Ruolo unico dei dirigenti - Istituzione ex art. 15 del d.lgs. n. 80 del 1999 - Ampia potestà discrezionale al datore di lavoro pubblico - Riconoscimento - Conseguenze in tema di tutela giudiziaria affidata al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PROMOZIONI - DIRITTO ALLE
Con la istituzione del ruolo unico dei dirigenti - previsto dall'art. 15 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che ha sostituito l'art. 23 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e le cui modalità di costituzione e tenuta sono disciplinate dal d.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150 - il legislatore ha riconosciuto al datore di lavoro pubblico ampia potestà discrezionale sia nel ritenere di non avvalersi di un determinato dipendente mettendolo così a disposizione del ruolo unico, sia nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali; rispetto a tale potestà discrezionale la posizione soggettiva del dirigente aspirante all'incarico non può atteggiarsi come diritto soggettivo pieno, bensì come interesse legittimo di diritto privato, da riportare, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei "diritti" di cui all'art. 2907 cod. civ.. La tutela di tale posizione giuridica soggettiva, affidata al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non è dissimile da quella già riconosciuta al partecipante ad una procedura di selezione concorsuale adottata dal datore di lavoro privato ed è estesa a tutte le garanzie procedimentali di selezione previste dalla legge e dai contratti collettivi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 23, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 15, DPR 26/02/1999 num. 150, Cod. Civ. art. 2907
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)