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Sez. U, Ordinanza n. 14252 del 07/07/2005 (Rv. 583783 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali per periodi di rapporto successivi al 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Atto di conferimento di detti incarichi - Natura privatistica - Persistenza anche dopo la legge n. 145 del 2002.
Stato
decisa il 2005-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583783-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 68, primo comma, del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998 e modificato dall'art. 18 del d.lgs. n. 387 del 1998(ora art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001), e dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, per un periodo dello stesso successivo al 30 giugno 1998, incluse quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali, in quanto la riserva, in via residuale, alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel quarto comma del citato art. 68 (ora art. 63), concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, nonché quelle cosiddette interne per l'accesso ad aree o fasce funzionali superiori, ricomprese nell'area dei procedimenti amministrativi, laddove gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali - i quali non concretano procedura concorsuale, ed i cui destinatari non solo sono già in servizio, ma sono anche in possesso della relativa qualifica professionale - conservano natura privata, in quanto atti interni di organizzazione, anche dopo la riforma attuata con la legge n. 145 del 2002, il cui art. 3, modificativo dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, adopera bensì la locuzione <provvedimento> riferita all'atto di conferimento dell'incarico, ma significativamente non aggiungendovi il predicato <amministrativo>, presente invece in tutte le norme che disciplinano gli atti di esercizio del potere pubblico. I predetti atti di conferimento di incarichi dirigenziali mantengono, pertanto, la natura di determinazioni assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, come, a norma dell'art. 5, comma secondo, del citato d.lgs. n. 165 del 2001, al cui impianto la legge n. 145 del 2002 non ha apportato modifiche, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali di rapporti di lavoro già costituiti.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/2002 num. 145 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 02/02/1993 num. 29 art. 68 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)