Sez. 3, Sentenza n. 2312 del 15/02/2003 (Rv. 560527 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ | Requisiti - Necessità del nesso tra antecedenti ed evento lesivo, ascrivibilità di quest'ultimo a conseguenza normale ed ordinaria dei primi, ed assenza di sopravvenienza di un fatto idoneo a determinare di per sè l'evento - Fattispecie in tema di danni alla persona riportati all'interno di un ristorante.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ
In tema di illecito aquiliano, perché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sè idoneo a determinare l'evento (nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero fatto corretta applicazione di tale principio, escludendo la sussistenza di alcun nesso di causalità immediata e diretta tra la circostanza che i camerieri di un ristorante avessero posizionato dinanzi agli avventori alcuni piatti vuoti, apparecchiandone i coperti, e il danno subito da uno di questi a causa di una scheggia di un piatto, conficcatasi nell'occhio, in quanto tra la consegna dei piatti e il verificarsi del danno si era verificato un evento imprevedibile, estraneo all'uso normale che si fa dei piatti in un ristorante, e tale da interrompere il nesso causale, consistente nel fatto che i clienti, tra i quali lo stesso danneggiato, in occasione del Capodanno avevano ritenuto di festeggiare intraprendendo un fitto lancio dei piatti medesimi sul pavimento, finché uno di loro non era rimasto ferito all'occhio da una scheggia staccatasi da un piatto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)