Sez. 3, Sentenza n. 17369 del 30/08/2004 (Rv. 576565 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Pericolo, prescindente dall'attività in sè e per sè considerata, materializzatosi e trasfuso negli oggetti dell'attività che mantengano intrinseca potenzialità lesiva - Danno verificatosi in epoca successiva - Responsabilità ex art. 2050 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE
La responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ. ben può prescindere dall'attività in sè e per sè considerata, il che si verifica quando il pericolo si sia materializzato e trasfuso negli oggetti dell'attività medesima (ad es., materie infiammabili, proiettili di arma da fuoco, gas in bombole, ecc.), i quali, anche per un'imperfetta costruzione, a livello progettuale o di confezione, conservino un'intrinseca potenzialità lesiva collegata allo svolgimento dell'attività di cui costituiscono il risultato, anche quando il danno si produca in una fase successiva, purché ne dipenda in modo sufficientemente mediato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)