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Sez. 3, Sentenza n. 27168 del 19/12/2006 (Rv. 593898 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Responsabilità del custode - Presupposti - Nesso di causalità tra cosa e danno - Condizioni - Normale consequenzialità tra il fatto e l'evento - Mancata sopravvenienza di un fatto idoneo a determinare l'evento - Interruzione del nesso causale - Caso fortuito - Requisiti - Eccezionalità ed imprevedibilità - Fatto del danneggiato o di un terzo - Configurabilità - Mancanza di adozione da parte del custode di idonee misure antinfortunistiche - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2006-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593898-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA

In tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento. Ne consegue che anche nell'ipotesi in cui il custode non abbia attuato, sulla cosa nella sua disponibilità, tutte le precauzioni astrattamente idonee ad evitarne la responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che del caso fortuito presenti i requisiti propri dell'eccezionalità e dell'oggettiva imprevedibilità e che da sola sia idonea a provocare l'evento, interrompe il nesso eziologico e produce gli effetti lberatori, pur quando essa si concreti nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)