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Sez. 5, Sentenza n. 23618 del 11/11/2011 (Rv. 620208 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 - Liti definibili - Sospensione della trattazione - Avvenuta fissazione della data di trattazione della lite - Richiesta del contribuente - Necessità.
Stato
decisa il 2011-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620208-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di disciplina di definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 39, comma 12, del d.legge 6 luglio 2011, n. 98 (conv., con mod. nella legge 15 luglio 2011, n. 111), l'astratta definibilità della lite, nella specie di valore inferiore a ventimila euro, per la sussistenza dei presupposti richiesti, non determina di per sé l'automatica sospensione del procedimento fino al 30 giugno 2012, se ne sia stata fissata la data di trattazione, in quanto, ai sensi degli artt. 39, comma 12, cit. e 16, comma sesto, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è necessario che la parte faccia richiesta di volersi avvalere della speciale normativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)