Sez. 5, Sentenza n. 11070 del 12/05/2006 (Rv. 591037 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Liti condonabili - Sospensione - Eccezioni - Istanza di trattazione presentata dal contribuente - Trattazione della lite in difetto di istanza - Conseguenze - Nullità relativa - Sanatoria - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 16, comma sesto, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto la sospensione di tutte le liti fiscali suscettibili di definizione ai sensi del medesimo articolo, eccettuando solo quelle per le quali il contribuente presenti istanza di trattazione e quelle per le quali sia stata già stata fissata la trattazione della lite nel periodo di sospensione, salvo che per esse il contribuente dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del citato articolo. Qualora, peraltro, in violazione della prima delle due previsioni, l'udienza di trattazione sia stata tenuta in assenza di qualsiasi manifestazione di volontà della parte privata, si determina una nullità solo relativa, la quale rimane sanata ove le parti non abbiano dichiarato all'udienza di trattazione di volersi avvalere delle disposizioni del comma sesto dell'art. 16, ed abbiano anzi insistito nelle loro posizioni per ottenere un "dictum" giudiziale.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)