Sez. 5, Sentenza n. 22256 del 26/10/2011 (Rv. 619920 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 - Avvenuta fissazione della data di trattazione della lite - Sospensione della trattazione - Richiesta del contribuente - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di disciplina di definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'astratta definibilità della lite, per la sussistenza dei presupposti richiesti, non determina l'automatica sospensione del procedimento se ne sia stata fissata la data di trattazione, poiché la precisata statuizione, nel regolare la sospensione, richiama l'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendo, in particolare, che "si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni: . c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012" e, a sua volta, la previsione richiamata dispone, al comma 6, nella seconda parte del primo inciso, che, "qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo" (da individuarsi, per il combinato disposto con l'art. 39, comma 12, lett. c), in quello intercorrente dalla data di entrata in vigore di questo "fino al 30 giugno 2012), "i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo".
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)