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Sez. 2, Sentenza n. 10602 del 05/11/1990 (Rv. 469618 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469618-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

In tema di condominio di edifici costituisce "innovazione" soggetta od approvazione con la maggioranza assembleare di cui al quinto comma dell'art. 1136 cod. civ. qualunque opera nuova che implichi una modificazione notevole della cosa comune, alterandone l'entità sostanziale o la destinazione originaria con esclusione quindi delle modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune. Lo stabilire se un'opera integri o meno gli estremi dell'innovazione prevista dall'art. 1120 cod. civ. costituisce un'indagine di fatto insindacabile in Cassazione se sostenuta da corretta e congrua motivazione (nella specie l'impugnata sentenza confermata dalla S.C. aveva escluso che desse luogo ad una innovazione la sostituzione della preesistente pavimentazione del lastrico solare con un diverso tipo di mattonelle). (V 5101/86, mass n 447737; (V 1111/80, mass n 404590; (V 4035/77, mass n 387717).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)