Sez. 3, Sentenza n. 3018 del 26/08/1975 (Rv. 377108 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - IN GENERE - CAPITOLATO GENERALE DELLE OPERE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - NATURA REGOLAMENTARE - OBBLIGATORIETA NORMATIVA - NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI ENTI - INSERIMENTO DELLE DISPOSIZIONI NELLE CLAUSOLE - NATURA PATTIZIA - OBBLIGATORIETA CONTRATTUALE - SUCCESSIVA MODIFICAZIONE DEL CAPITOLATO GENERALE - OBBLIGO DI UNIFORMARE I CONTRATTI AL NUOVO CAPITOLATO - SUSSISTENZA - ALTERAZIONE DEL REGIME PATTIZIO SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEI CONTRATTI IN CORSO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (SOPRAVVENIENZA DEL CAPITOLATO GENERALE DEL 1962 A QUELLO DEL 1895; CONTROVERSIA SULLA APPLICABILITA DELLE DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCESSUALE).*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - IN GENERE - CAPITOLATO GENERALE DELLE OPERE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - NATURA REGOLAMENTARE - OBBLIGATORIETA NORMATIVA - NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI ENTI - INSERIMENTO DELLE DISPOSIZIONI NELLE CLAUSOLE - NATURA PATTIZIA - OBBLIGATORIETA CONTRATTUALE - SUCCESSIVA MODIFICAZIONE DEL CAPITOLATO GENERALE - OBBLIGO DI UNIFORMARE I CONTRATTI AL NUOVO CAPITOLATO - SUSSISTENZA - ALTERAZIONE DEL REGIME PATTIZIO SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEI CONTRATTI IN CORSO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (SOPRAVVENIENZA DEL CAPITOLATO GENERALE DEL 1962 A QUELLO DEL 1895; CONTROVERSIA SULLA APPLICABILITA DELLE DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCESSUALE).*
Il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di Competenza del ministero dei lavori pubblici ha natura e valore normativo (di regolamento di organizzazione) soltanto nei confronti delle amministrazioni dello stato; per gli altri enti, ancorche tenuti ad uniformare i propri capitolati a quello generale dello stato, le previsioni del suddetto capitolato costituiscono clausole negoziali, operanti per volonta pattizia e non in quanto imposte autoritativamente nel quadro di un rapporto che implica, entro certi limiti, la subordinazione di un soggetto all'altro anche durante il suo svolgimento. Ne segue che, formatasi la volonta contrattuale secondo la disciplina dettata nel capitolato generale per i lavori di Competenza del ministero dei lavori pubblici vigente nel momento in cui il contratto e stato concluso, l'intero rapporto e retto e deve svolgersi secondo quella disciplina e le eventuali modificazioni sopravvenute nel capitolato suddetto varranno bensi come prescrizioni alle quali l'ente deve uniformare il proprio capitolato ed i propri contratti, ma non possono alterare il regime pattizio dei contratti in corso: cio vale, ovviamente, sia per le previsioni di carattere sostanziale, sia per le previsioni di carattere processuale, come quelle concernenti la Competenza del giudice ordinario in alternativa con la Competenza del collegio arbitrale. (nella specie il contratto si era formato quando era in vigore il capitolato generale del 1895, il quale prevedeva come obbligatoria e inderogabile la Competenza arbitrale e la parte invocava il capitolato generale sopravvenuto nel 1962, il quale la prevede solo in via facoltativa e alternativa).*
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST., DM 28/05/1895 art. 42, DM 28/05/1895 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)