Sez. 1, Sentenza n. 1829 del 30/03/1981 (Rv. 412518 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - SENTENZA ARBITRALE - IMPUGNAZIONE - CAPITOLATO GENERALE PER LE OPERE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - VALORE NORMATIVO - PRINCIPIO DELLA NON IMPUGNABILITA DEL LODO ARBITRALE EX ART 49 DEL CAPITOLATO APPROVATO CON DM 28 MAGGIO 1895 - SOPRAVVENIENZA DEL NUOVO CAPITOLATO APPROVATO CON DM 16 LUGLIO 1962 N 1063 - INOPERATIVITA DEL PREDETTO PRINCIPIO EX ART 51 DI QUEST'ULTIMO CAPITOLATO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - SENTENZA ARBITRALE - IMPUGNAZIONE - CAPITOLATO GENERALE PER LE OPERE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - VALORE NORMATIVO - PRINCIPIO DELLA NON IMPUGNABILITA DEL LODO ARBITRALE EX ART 49 DEL CAPITOLATO APPROVATO CON DM 28 MAGGIO 1895 - SOPRAVVENIENZA DEL NUOVO CAPITOLATO APPROVATO CON DM 16 LUGLIO 1962 N 1063 - INOPERATIVITA DEL PREDETTO PRINCIPIO EX ART 51 DI QUEST'ULTIMO CAPITOLATO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Le Disposizioni del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di Competenza del ministero dei lavori pubblici hanno valore normativo nei confronti dei contratti stipulati con le amministrazioni dello stato, mentre, con riguardo ai contratti stipulati con altri enti, i quali le richiamino, hanno natura ed efficacia di patti negoziali. Pertanto, nella prima di dette ipotesi, e con riguardo a contratto stipulato nel vigore del capitolato generale approvato con DM 28 maggio 1895, il principio della non impugnabilita del lodo arbitrale, fissato dall'art 49 di tale decreto ministeriale, resta inoperante per effetto della sopravvenuta entrata in vigore del nuovo capitolato generale approvato con DPR 16 luglio 1962 n 1063, atteso che l'art 51 di quest'ultimo, che prevede la impugnabilita del lodo medesimo, integra una norma processuale di immediata applicazione anche rispetto ai rapporti sorti anteriormente. (V 5413/77, mass n 389074; (V 3018/75, mass n 377108; (V 334/74, mass n 367996).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., DM 28/05/1895 art. 49, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)