Sez. 1, Sentenza n. 178 del 13/01/1982 (Rv. 417864 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE - NATURA E VALORE DI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - LIMITAZIONE ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - ENTI DIVERSI DALLO STATO - VALORE DI CLAUSOLE NEGOZIALI OPERANTI PER VOLONTÀ PATTIZIA - CONSEGUENZE - MODIFICAZIONI SOPRAVVENUTE NEL CAPITOLATO STESSO - INCIDENZA SUL REGIME PATTIZIO IN CORSO TRA APPALTATORE ED ENTE APPALTANTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI COMPETENZA ARBITRALE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE - NATURA E VALORE DI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - LIMITAZIONE ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - ENTI DIVERSI DALLO STATO - VALORE DI CLAUSOLE NEGOZIALI OPERANTI PER VOLONTÀ PATTIZIA - CONSEGUENZE - MODIFICAZIONI SOPRAVVENUTE NEL CAPITOLATO STESSO - INCIDENZA SUL REGIME PATTIZIO IN CORSO TRA APPALTATORE ED ENTE APPALTANTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI COMPETENZA ARBITRALE.*
Il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di Competenza del ministero dei lavori pubblici ha natura e valore normativo (di regolamento di organizzazione) soltanto nei confronti delle amministrazioni dello stato; per gli altri enti, ancorché tenuti ad uniformare i propri capitolati a quello generale dello stato, le previsioni del suddetto capitolato costituiscono clausole negoziali, operanti per volontà pattizia e non in quanto imposte autoritativamente nel quadro di un rapporto che implica, entro certi limiti, la subordinazione di un soggetto all'altro anche durante il suo svolgimento. Ne segue che, formatasi la volontà contrattuale secondo la disciplina dettata nel capitolato generale per i lavori di Competenza del ministero dei lavori pubblici vigente nel momento in cui il contratto è stato concluso, l'intero rapporto è retto e deve svolgersi secondo quella disciplina e le eventuali modificazioni sopravvenute in tale capitolato varranno bensì come prescrizioni alle quali l'ente deve uniformare il proprio capitolato ed i propri contratti, ma non possono alterare il regime pattizio dei contratti in corso: ciò vale sia per le previsioni di carattere sostanziale, sia per le previsioni di carattere processuale, come quelle concernenti la Competenza del giudice ordinario in alternativa con la Competenza del collegio arbitrale. (nella specie, il contratto si era formato sotto il vigore del capitolato generale del 1895, il quale prevedeva come obbligatoria ed inderogabile la Competenza arbitrale, e la parte invocava il capitolato generale sopravvenuto nel 1962, il quale la prevede solo in via facoltativa ed alternativa). (Conf 3018/75, mass n 377108).*
Riferimenti normativi: DM 28/05/1895 art. 42, DM 28/05/1895 art. 50, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)