Sez. 1, Sentenza n. 4526 del 11/08/1982 (Rv. 422505 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M. - FORME E MODI.*
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M. - FORME E MODI.*
Anche nel giudizio di falso, l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero (art. 221 terzo comma cod. proc. civ.), la quale si ricollega all'esigenza di tutelare interessi generali in tema di pubblica fede e di ricerca dell'autore della falsità, non richiede la presenza di un rappresentante di quell'ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni da parte del medesimo, essendo sufficiente che egli sia informato del procedimento, per essere posto in condizione di svolgere l'attività che ritenga opportuna, tenendo altresì conto della sua possibilità di spiegare intervento pure quando la causa sia davanti al collegio, mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all'udienza (art. 3 disp. Att. Cod. proc. civ.). (V 4906/77, mass n 388506; (V 810/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 3, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)