Sez. 3, Sentenza n. 1593 del 07/03/1984 (Rv. 433664 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - OSSERVANZA DEL RELATIVO PRECETTO - CONDIZIONI - GIUDIZIO DI FALSO - PRESENZA DELL'ORGANO REQUIRENTE NELLE UDIENZE E FORMULAZIONE DI CONCLUSIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - OSSERVANZA DEL RELATIVO PRECETTO - CONDIZIONI - GIUDIZIO DI FALSO - PRESENZA DELL'ORGANO REQUIRENTE NELLE UDIENZE E FORMULAZIONE DI CONCLUSIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nei giudizi per i quali è prescritto l'intervento del P.m., la osservanza del precetto normativo è assicurata tutte le volte che il predetto organo abbia avuto la possibilità di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, a nulla rilevando l'atteggiamento assunto in concreto dallo stesso. Pertanto, anche nel giudizio di falso, per il quale l'obbligatorietà del suddetto intervento è prescritta dall'art. 221 cod. proc. civ. è sufficiente che sia assicurata identica possibilità, non essendo necessaria la presenza dell'organo requirente nelle udienze, né la formulazione di conclusioni da parte del medesimo. (V 4526/82, mass n 422505; (V 6380/79, mass n 403104).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)