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Sez. 1, Sentenza n. 11915 del 24/11/1998 (Rv. 521064 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO P.M. | Forme e modalità - Assenza di esplicite conclusioni scritte - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521064-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO P.M.

Il procedimento giudiziale per l'ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (art. 274 cod. civ.) ha natura di giudizio contenzioso nonostante la previsione, per esso, del rito camerale, con la conseguenza che "l'audizione del pubblico ministero" ben può dirsi realizzata per effetto della comunicazione degli atti al suo ufficio, non inducendo alcuna nullità la circostanza che detta autorità si sia limitata ad apporre il suo visto sugli atti trasmessigli, ovvero (come nel caso di specie) prima sul verbale dell'udienza presidenziale e poi, ancora, in calce alle conclusioni definitive rassegnate dalle parti nell'apposita udienza, senza formulare esplicite conclusioni per iscritto ex art. 738 del codice di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)