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Sez. 4, Sentenza n. 497 del 17/02/1999 Cc. (dep. 13/04/1999) Rv. 213131 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE | Provvedimento "de plano" senza camera di consiglio - Abnormità - Ricorribilità per cassazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213131-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE

Per il procedimento di esecuzione l'art. 666 c.p.p. stabilisce che, quando non si debba dichiarare la inammissibilità della richiesta, il giudice deve provvedere in camera di consiglio con le forme di cui all'art. 127 e previo avviso alle parti. Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato "de plano" va, quindi, considerato come abnorme, poiché costituisce esercizio di un potere che esula da ogni posizione normativa, ed è perciò impugnabile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)