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Sez. 1, Sentenza n. 5896 del 12/11/1996 Cc. (dep. 10/12/1996) Rv. 206241 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - IN GENERE | Provvedimento di reiezione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione di misura alternativa alla detenzione - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206241-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - IN GENERE

Avverso il provvedimento di cui agli artt. 666, comma settimo, e 678 cod. proc. pen. (nella specie, rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione di ordinanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale) non è previsto alcun mezzo di impugnazione, né esso può ritenersi ricorribile sotto il profilo della sua diretta incidenza sulla libertà personale. Ne consegue che va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro di esso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)